Normativa

La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006. A seconda delle condizioni che si verificano, le terre e rocce possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte a un diverso regime giuridico.

Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizione previste dall’art. 185 d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina.

In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:

“b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

Inoltre, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

Quando ricorrono le condizioni, dunque, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti o se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest’ultimo caso dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’art 184 ter del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità  a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184 ter.

Il 7 agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR del 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”

Il 9 luglio 2019 sono state pubblicate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) delle linee guida (LG) sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS).
Esse approfondiscono i temi trattati nel DPR 120/2017, quali ad esempio: le operazioni di caratterizzazione di TRS (es. verifica dei requisiti ambientali, determinazione della percentuale del materiale antropico, determinazione dei valori di fondo); la gestione di TRS come sottoprodotto o nella previsione della loro esclusione dalla disciplina dei rifiuti, con particolare riferimento a contesti specifici quali ad esempio la gestione nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, TRS contenenti amianto, presenza di materiali di riporto, chiarendo anche alcuni aspetti della “normale pratica industriale”. Infine le LG forniscono delle indicazioni alle agenzie del SNPA, circa i criteri per la programmazione delle ispezioni, controlli e verifiche nonché sui criteri per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla valutazione preliminare del piano di utilizzo.

Invio Sollecito Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU)
Secondo quanto indicato all'art.7 del DPR 120/2017, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’art.21, è attestato all'Autorità competente, mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU).
Tale DAU, è resa dall'esecutore o dal produttore, con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'Arpae territorialmente competente per il sito di produzione e destinazione e al comune del sito di produzione e destinazione.

Arpae, con l'intento di promuovere e incentivare la corretta gestione delle terre e rocce come sottoprodotti, ha predisposto un sistema automatico di sollecito tramite mail, destinato all'esecutore/produttore delle terre e rocce, per ricordare l'invio della DAU entro e non oltre la "data di presunta ultimazione attività di riutilizzo", già precedentemente dichiarata nella "sezione E" della dichiarazione di cui all’art.21. 

L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro e non oltre la data di presunta ultimazione delle attività di riutilizzo, comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

ultima modifica 2023-01-10T21:30:23+02:00