Schede dati di sicurezza - Approfondimento

La Scheda dati di sicurezza (SDS, in inglese Material Safety Data Sheet MSDS) è un documento composto da 16 sezioni predisposto secondo un formato concordato a livello internazionale che:

  • racchiude tutte le informazioni e le indicazioni per un uso corretto e sicuro negli ambienti di lavoro e in tutte le fasi del ciclo produttivo della sostanza o miscela chimica;
  • viene consegnato agli utilizzatori professionali insieme all’etichetta di pericolo;
  • costituisce un riferimento per la consultazione di informazioni sui rischi ambientali e per la salute e sulle precauzioni di sicurezza anche ai fini della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro;
  • deve essere messo a disposizione nella lingua ufficiale degli Stati membri sul cui mercato viene immessa la sostanza o miscela.

La redazione della SDS è obbligatoria per:

  • tutte le sostanze e miscele classificate pericolose in base ai criteri del regolamento CLP;
  • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del Regolamento REACH
  • una sostanza inclusa elenco delle autorizzazioni (Allegato XIV, Regolamento REACH) o nella Candidate List delle sostanza estremamente preoccupanti SVHC ( ≥ 0,1% peso/peso)
  • su richiesta dell’utilizzatore professionale, per miscele non classificate come pericolose ma contenenti:
    - almeno una sostanza pericolosa per la salute o l’ambiente in concentrazione ( ≥ 1 % peso/peso (non gassose) o ≥ 0.2 % volume/volume (gassose);
    - almeno una sostanza PBT o vPvB in concentrazione ≥ 0.1 % peso/peso (non gassose);
    - una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro (VLE) 

Le schede dati di sicurezza sono disciplinate dal Regolamento Europeo n. 830/2015, che ha sostituto dal 1° giugno 2015 l'Allegato II del Regolamento Europeo n. 453/2010.

Responsabilità relative alle SDS 

  1. La responsabilità iniziale dei contenuti ricade sul fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo;
  2. Gli attori lungo al catena di approvvigionamento forniscono una SDS, ricorrendo alle informazioni ricevute dai fornitori, verificandole ed implementandole (se opportuno)
  3. I fornitori di una sostanza/miscela a cui è associata una SDS sono in ogni caso responsabili dei contenuti, anche se la SDS non è stata preparata da essi
  4. La SDS è fornita gratuitamente, su carta o in forma elettronica (allegato mail, CD, memoria di massa, etc.) entro la data di fornitura della sostanza/miscela
  5. La SDS deve essere compilata nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui la sostanza/miscela di riferimento è immessa sul mercato (a meno che tale Stato Membro non disponga diversamente)

Aggiornamento della SDS 

La SDS deve essere aggiornata tempestivamente se:

  • diventano disponibili nuove informazioni sui pericoli o informazioni che possono influire sulle misure di gestione dei rischi;
  • una autorizzazione viene rilasciata o rifiutata;
  • una restrizione viene imposta.

Se la sostanza è classificata come pericolosa (conformemente al regolamento CLP), o valutata come sostanza PBT o vPvB si deve predisporre una SdS estesa (e-SdS), scheda dati di sicurezza con un allegato che riporti i corrispondenti scenari di esposizione (SE).

Cosa fare quando si riceve una SDS 

  • verificare la presenza del proprio uso tra quelli identificati;
  • se si tratta di una e-SDS, controllare che le proprie condizioni d’uso corrispondano a quelle descritte nei relativi scenari d’esposizione;
  • se, invece, le condizioni di uso o le misure di gestione del rischio sono diverse, prima di intraprendere una delle misure alternative previste, l’utilizzatore a valle potrà verificare l’equivalenza delle proprie condizioni di uso rispetto a quelle del fornitore mediante la procedura di scaling, che consente di valutare se il Rapporto di Caratterizzazione del Rischio è inferiore o uguale al rischio del fornitore riportato sullo SE  (RCR utente ≤ RCR fornitore). 

Cosa fare se il "proprio uso" non è contemplato?

Sono possibili le seguenti alternative:

  • comunicare al proprio fornitore il proprio uso e le relative condizioni d’uso, affinché elabori uno specifico scenario d’esposizione;
  • adeguarsi alle condizioni d’uso descritte nella (e-)SDS;
  • trovare un altro fornitore che contempli le proprie condizioni d’uso;
  • trovare una sostanza, una miscela o un processo alternativi;
  • preparare una propria Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR), salvo le eccezioni riportate nell’Art. 37, paragrafo 4 del REACH

Segnaletica di sicurezza

Si sottolinea la necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal CLP: nell’allegato XXVI al D.Lgs. 81/2008, il richiamo alle successive modifiche ed integrazioni (e s.m.i.) già prevede l’applicazione del CLP: “I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui ai DD.LLgs 52/97 e 65/03 e smi, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate”. 

Formazione e informazione del personale

Si segnala infine la necessità di aggiornamento per lavoratori, RLS, preposti, dirigenti, RSPP in relazione a:

  • nuove informazioni disponibili;
  • nuova classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici;
  • esiti dell’aggiornamento della  valutazione dei rischi
  • adeguamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi (allegato XXVI al D.Lgs. 81/2008).
ultima modifica 2021-11-21T22:04:01+01:00