Regolamento REACH - Approfondimento

Il “Regolamento REACH” è l’acronimo per il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals - REACH).

Il REACH regolamenta le sostanze chimiche a livello europeo, introducendo un sistema che si basa su quattro elementi fondamentali: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni, con l'obiettivo di assicurare un'elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso il miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici.  

Registrazione

Il processo di registrazione richiede ai dichiaranti (fabbricanti, importatori o rappresentanti esclusivi) di fornire informazioni su tutte le sostanze chimiche prodotte o importante nell’Unione europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno.

Ciascuna sostanza ( > 1 tonn/anno) deve disporre di una sua registrazione.

Se il dichiarante si occupa di miscele di sostanze, come detergenti e vernici, o di articoli che rilasciano sostanze, è necessario registrare le diverse sostanze contenute nella miscela o nell'articolo.

Se la sostanza è di recente invenzione, è necessario che questa sia registrata prima della sua immissione sul mercato nello Spazio economico europeo SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Tali sostanze sono definite sostanze non soggette a un regime transitorio.

Le sostanze che invece sono già presenti sul mercato europeo da molto tempo sono definite sostanze soggette a un regime transitorio. Le sostanze soggette a un regime transitorio più pericolose e quelle prodotte o importate a volumi elevati sono già state registrate. L'ultimo termine di registrazione era previsto il 31 maggio 2018 e si applica alle sostanze fabbricate o importate nello Spazio Economico Europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno.

Ai fini della registrazione, il dichiarante deve trasmettere un fascicolo tecnico con i dati relativi alle proprietà della sostanza, nonchè sui relativi usi. 

Per tutte le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate/anno, è necessario inoltre allegare al dossier di registrazione una valutazione sulla sicurezza chimica (Chemical Safety Assessment - CSA) avente per oggetto l'intero ciclo di vita della sostanza, dalla fabbricazione ai diversi usi identificati. Le informazioni sulle proprietà della sostanza pericolosa per la salute umana e l'ambiente, nonché i risultati della valutazione sulla sicurezza chimica sono riportati nella relazione sulla sicurezza chimica (Chemical Safety Report – CSR). 

Valutazione

Viene effettuata una valutazione delle sostanze da parte degli Stati membri secondo un ordine di priorità che tiene conto delle caratteristiche di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo. L’ECHA, in cooperazione con le Autorità competenti nazionali, può decidere in merito alle richieste di test aggiuntivi sulle sostanze e valutare se le informazioni fornite dalle imprese rispondono alle richieste (valutazione dei fascicoli). Il processo di valutazione può anche giungere alla conclusione che occorra intraprendere azioni in base alla procedura di autorizzazione o di restrizione. 

Autorizzazione

La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative possibili dal punto di vista tecnico ed economico.

L’obbligo di autorizzazione è richiesto per le sostanze estremamente preoccupanti (sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione- CMR di categoria 1A o 1 B) e alle sostanze che risultano persistenti bio-accumulabili e tossiche nell’ambiente (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) o che destano un livello di preoccupazione equivalente. 

Restrizioni

Qualsiasi sostanza tal quale, o in quanto componente di preparati e articoli, può essere soggetta ad una ampia restrizione all’interno della Comunità Europea quando il suo uso presenti rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente.

 Tutti i processi previsti dal REACH sono governati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki (Finlandia), istituita per garantire la coerenza dell'applicazione di REACH in tutta l'Unione europea.

Per approfondire

Agenzia Europea Sostanze chimiche ECHA

Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Sportello informativo REACH e CLP in ER

 

 

ultima modifica 2021-11-21T22:04:01+01:00