Piani di emergenza esterna

Il Piano di Emergenza Esterno (PEE)

Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il Comitato Tecnico Regionale (CTR) e previa consultazione della popolazione predispone il Piano di Emergenza Esterna (PEE) e ne coordina l’attuazione.

Il piano di emergenza esterno ha i seguenti obiettivi:

  • controllare e circoscrivere gli incidenti rilevanti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni;
  • mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  • informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti in fase preventiva e nel corso dell'emergenza;
  • provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino dello stato di normalità dopo un incidente rilevante.

Secondo quanto previsto dall’articolo 21 comma 6 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, il PEE "è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.”

Elaborazione del PEE

La predisposizione del Piano di Emergenza Esterna si articola nelle seguenti fasi:

  • convocazione da parte della Prefettura degli Enti e soggetti interessati
  • definizione preliminare delle attività e istituzione di un tavolo tecnico incaricato della redazione del Piano coordinato dalla Prefettura e costituito dai rappresentanti territorialmente competenti di:
    • Comando provinciale VV.F.;
    • Comune;
    • 118 e AUSL;
    • Forze dell’Ordine;
    • Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
    • Gestore dello stabilimento;
    • Altri Enti locali, strutture operative e organismi tecnici pubblici o privati.
  • pubblicazione della bozza definitiva del Piano di Emergenza Esterno elaborata dal Tavolo Tecnico ai fini della consultazione preventiva della popolazione, che può presentare osservazioni al piano prima dell’approvazione;
  • valutazione di eventuali osservazioni e approvazione definitiva del Piano di Emergenza Esterno da parte della Prefettura;
  • campagna informativa, a cura del Sindaco del Comune sede dello stabilimento in collaborazione con i Sindaci dei Comuni interessati dagli effetti di incidente rilevante, finalizzata alla diffusione delle informazioni sui rischi e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza;
  • sperimentazione del Piano di Emergenza esterno.

Diagramma pianificazione emergenza esterna

Sperimentazione dei PEE

Per garantire la conoscenza da parte dei singoli attori delle procedure operative ed il miglior coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione di emergenza esterna sono previste esercitazioni per la sperimentazione del PEE.

Le diverse tipologie di esercitazione possono essere ripartite in due gruppi:

  • discussion-based effettuate per posti di comando, senza il coinvolgimento di personale, mezzi operativi e popolazione (livello A - per posti di comando tipo Table Top parziale e livello B - per posti di comando tipo Table Top completa);
  • operations-based attraverso prove di soccorso singole/congiunte con il coinvolgimento dei soccorritori e delle relative sale operative (livello C) oppure su scala reale compreso il coinvolgimento della popolazione (livello D).

Lo sviluppo delle esercitazioni si articola nelle fasi di pianificazione, programmazione, svolgimento e debriefing.

Per ogni esercitazione il Prefetto, quale autorità competente per la predisposizione ed attuazione del PEE, cura, avvalendosi di un gruppo di coordinamento, la redazione di un documento di impianto, contenente gli elementi salienti dell’esercitazione tra cui l’individuazione degli scenari di riferimento, degli obiettivi ed il cronoprogramma delle attività, da condividere con gli Enti partecipanti. In base agli esiti della sperimentazione si potrà valutare la necessità di aggiornamento del piano. 

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 (in attesa dell’emanazione delle linee guida per la predisposizione del PEE e per la relativa informazione alla popolazione di cui all’art. 21 comma 7 D.Lgs. 105/2015)

Decreto del Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 settembre 2016 n. 200

Linee guida per la sperimentazione dei PEE

ultima modifica 2021-11-21T21:57:14+01:00