Comunicazione di campagna con impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208

La comunicazione di campagna con impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs 152/2006 e s.m. ha caratteristiche e casistiche del procedimento elencate di seguito. Si tratta di una comunicazione di svolgimento di una campagna di attività di smaltimento o recupero di rifiuti, effettuata mediante impianto mobile, da presentare almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto. La comunicazione:

a) deve essere presentata, in tutti i casi, a seguito dell'esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) attivata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 152/2006 e degli artt. 10-11 della L.R. 4/2018, nel caso in cui l'attività ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 della L.R. 4/2018. Quale norma di riferimento relativamente alla necessità di preliminare verifica di assoggettabilità a VIA andrà considerata la Legge 29 luglio 2021, n.108 (con particolare riferimento all'art. 35 lettera l-bis), che modifica la lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)

b) deve essere presentata all'interno del procedimento di autorizzazione unica di VIA ai sensi dell'art. 12 e seguenti della L.R. 4/2018, nel  caso in cui l'attività di gestione dei rifiuti ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 4 della L.R. 4/2018; questa condizione è valida anche per l'autorizzazione integrata ambientale (vedi requisiti del gestore e condizioni riportate al  paragrafo successivo) e per l'autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (vedi il punto "Efficacia della comunicazione ai fini dell'avvio della campagna").

Non sono soggetti alla presente comunicazione i seguenti impianti mobili:

  • impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione che reimmettono l´acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
  • impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

Possono pertanto essere esclusi dalla presentazione della comunicazione, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le macchine che operano nei cantieri per la cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o per la pressatura della carta o della plastica.Invece, devono presentare la domanda, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da attività di demolizione), in quanto non rientrano tra gli impianti che effettuano esclusivamente la riduzione volumetrica e la separazione di eventuali frazione estranee.

REQUISITI DEL GESTORE E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

a) Possesso di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del d.lgs 152/2006, rilasciata dall'autorità territorialmente competente ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza 

b) Il richiedente è il legale rappresentante della società titolare dell'autorizzazione di cui al precedente punto lett a) e che intende  gestire l´impianto mobile nella campagna di attività;

c) Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso:

  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti aventi legale rappresentanza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011, in materia antimafia, dei soggetti a controllo antimafia oppure dichiarazione di iscrizione dell'impresa nella White List presso la Prefettura competente;
  • dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.

EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'AVVIO DELLA CAMPAGNA

La campagna può essere avviata:

  • a seguito del rilascio del provvedimento di cui al punto 1 lett b) oppure
  • decorsi 20 giorni dalla data di protocollazione della comunicazione senza che l'autorità competente si sia espressa oppure
  • a seguito del rilascio di nulla osta da parte dell'autorità competente destinataria della comunicazione. In tutti i casi l'efficacia della comunicazione ai fini dell'avvio della campagna è subordinata alla prestazione ed accettazione delle garanzie finanziarie secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente nel territorio in cui è stato rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 1 del d.lgs 152/2006 o in cui si svolge la campagna.

MODULI

Comunicazioni campagne di attività di impianti mobili di smaltimento/recupero dei rifiuti
Modulo privacy (pdf e odt)

NORMATIVA NAZIONALE

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.