Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed impianti elettrici

Ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 1993 n.10 e s.m.i., la costruzione e l’esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5 kV e fino a 150 kV (fatta esclusione di quelle soggette alla sola comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. 2 comma 5) devono essere autorizzati.

Devono presentare istanza:

  • aziende elettriche concessionarie dell’attività di pubblico servizio elettrico (D.Lgs 79/99); 
  • produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs.387/2003), per gli impianti di connessione alla rete elettrica di distribuzione, solo se l’impianto di produzione di energia non è soggetto ad Autorizzazione Unica, e a condizione che il proponente abbia la disponibilità delle aree interessate dalle opere e dalle infrastrutture connesse.

A chi presentare l’istanza
L’istanza deve essere presentata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Arpae, competente per territorio, corredata dall’attestazione di pagamento delle spese istruttorie.

Documentazione necessaria
Gli elaborati necessari sono elencati nel modulo di istanza scaricabile al link sottostante. Deve essere allegata anche copia delle richieste di pareri, nulla osta, assensi inviati dal richiedente agli Enti interessati, previsti dall’art. 120 del R.D. 1775/1933 e s.m.i., dalla L.R. 10/93 e s.m.i. e dalle normative specifiche relative alle aree attraversate e alle eventuali infrastrutture esistenti.

Procedimento
L’autorizzazione viene rilasciata su progetto definitivo, a seguito dell’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi espressi dagli Enti preposti, tramite convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.

I concessionari di attività pubblica di servizio elettrico possono richiedere la dichiarazione di pubblica utilità ed, eventualmente, di inamovibilità dell’opera. Se la linea elettrica non è prevista nello strumento urbanistico comunale l’autorizzazione costituisce variante urbanistica per l’apposizione del vincolo espropriativo (se è richiesta la pubblica utilità) e per la localizzazione dell’infrastruttura e della Dpa (distanza di prima approssimazione – ex fascia di rispetto).

L’avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione viene pubblicato nel BURERT (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna), a cura di Arpae-Sac, e su un quotidiano diffuso nell’ambito territoriale interessato dall’intervento, a cura del proponente. Viene inoltre pubblicata all’albo pretorio del/i comune/i interessato/i per 40 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel BURERT.

Arpae-Sac effettuerà le comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dall’opera, che potranno prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di deposito nel BURERT. La procedura prevista dalla L.R. 10/93 e s.m.i. viene integrata con le disposizioni di cui agli articoli 52 bis e seguenti del DP.R. 327/2001 e s.m.i..

Moduli
Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed impianti elettrici

Normativa nazionale

  • Legge n. 241/1990 e successive modifiche Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  • R.D. 1775/1933 T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici (artt. 120, 121, 122)
  • DP.R. 327/2001 e s.m.i. (Titolo III Capo II Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche)
  • L. 36/2001 e s.m.i. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
  • D.P.C.M. 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
  • D.M. 29/05/2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Normativa regionale

  • L.R. 10/1993 e s.m.i. Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts
  • DGR 2088 del 23/12/2013 Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts.

ultima modifica 2021-11-21T21:47:39+01:00