Il Piano delle ispezioni ambientali ed il modello SSPC

Il Piano delle ispezioni ambientali, elaborato ai sensi dell’art. 29 decies comma 11 bis del D.Lgs. 152/2006, prevede che la frequenza delle ispezioni sia stata determinata in applicazione dell’art. 29-decies, comma 11 ter, sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali, che considera almeno:

  • gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull´ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell´ambiente locale e del rischio di incidenti;
  • il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
  • la partecipazione del gestore al sistema dell´Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

A tale scopo è stato utilizzato il Modello SSPC (Sistema di Supporto alla Pianificazione dei controlli), elaborato dal Sistema delle Agenzie Ambientali e approvato con Deliberazione del Consiglio Federale DOC. n. 63/CF del 15/2/2016. Qui è possibile consultare la documentazione tecnica aggiornata all’ultima versione disponibile:

Definizione ed algoritmi dei parametri aziendali e territoriali 1.2;

Il modello algoritmo e manuale d´uso_1.3.

Il modello SSPC consente di combinare - per ciascuna installazione - specifici parametri appartenenti ai tre insiemi sopra richiamati per produrre le componenti di uno spazio vettoriale tridimensionale, detto “spazio del rischio”.

La composizione vettoriale delle tre componenti genera la lunghezza del “vettore di rischio” risultante, che caratterizza ciascuna installazione.

Nel calcolo vengono inoltre inseriti degli elementi di ponderazione che tengono conto della qualità dell’ambiente nella quale l’azienda si trova ad operare, delle caratteristiche dell’operatore aziendale, delle modalità gestionali.

In dettaglio il file di input del “Modello SSPC” è una matrice che contiene per ogni azienda i seguenti campi principali:

  • 1 campo legato alla categoria dell’installazione: impatto potenziale (P);
  • 10 campi relativi ai criteri di impatto reale (R, W, V);
    1 campo relativo alla performance dell’operatore (OPT);
  • 1 campo relativo alle modalità gestionali dell’operatore (RMC).

Nella tabella sono riportati i riferimenti ai dati utilizzati per il calcolo della matrice di rischio comprensivi dei riferimenti alle procedure di calcolo comprese nel Manuale del modello SSPC e delle fonti di dati specifiche utilizzate per la Regione Emilia-Romagna. La matrice di input al modello SSPC ha generato, per le installazioni AIA, il vettore di rischio al quale, secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna:

  • è stato applicato un “Bonus” sottraendo al risultato del vettore di rischio un valore di 0,3 punti per le installazioni con certificazione ISO14001 e di 0,5 punti per le installazioni registrate EMAS (le riduzioni non sono cumulabili tra loro in caso d'installazioni che abbiano entrambi i requisiti);
  • un “Malus”, mediante l’incremento del valore di rischio di una unità, per le installazioni AIA regionali che, nel triennio 2015-2017, siano state oggetto di almeno 3 accessi per visite ispettive straordinarie o visite ispettive a seguito di segnalazioni d'inconvenienti ambientali.

In sede di prima applicazione la Regione Emilia-Romagna ha definito i seguenti criteri per fissare la periodicità dei controlli programmati:

Indice di rischio DGR 2124/18(IR) Rischio  Frequenza ispezione programmata 
IR≤4 Basso  Triennale
4<IR≤5 Medio  Biennale
IR>5 Elevato  Annuale

 
Per alcune tipologie d'installazioni o di stato di operatività, si applicano inoltre i seguenti ulteriori criteri (DGR 2124/2018):

  • alle discariche in gestione post operativa è assegnata una frequenza triennale indipendentemente dal valore dell’indice di rischio;
  • agli impianti non attivi (per i quali è stata data formale comunicazione di sospensione dell’attività) è assegnata una frequenza triennale. A partire dal primo anno in cui vengono riattivati viene assegnata nuovamente la frequenza calcolata tramite l’indice di rischio.