Nota informativa per i clienti della rete laboratoristica di Arpae

La nota si riferisce a clienti istituzionali, non istituzionali, pubblici e privati (Allegato 1 - P71001/LM).

L'accreditamento dei metodi di prova non può implicare l'approvazione di un prodotto da parte del Laboratorio o dell'Ente di Accreditamento.

Il laboratorio è responsabile dell'imparzialità e della riservatezza relativa alla gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle attività di laboratorio; le informazioni sono considerate proprietarie e riservate, ad eccezione di quelle concordate col cliente. Si comunica che Arpae ha l'obbligo di informare l'Autorità Competente nel caso in cui le analisi effettuate ravvisino un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

Le attività coperte da accreditamento sono gestite contrattualmente come accreditate, a meno di richiesta contraria esplicita da parte del cliente. Tale richiesta deve essere chiaramente indicata negli accordi contrattuali.

Ciò non è possibile nel caso in cui l’accreditamento è obbligatorio o quando i rapporti di prova devono essere forniti ad una terza parte.

CAMPIONAMENTO A CURA DEL CLIENTE: qualora il campionamento sia a carico del cliente, egli se ne assume la responsabilità compresa la conservazione fino alla consegna presso gli Sportelli Arpae; sono disponibili, a richiesta, procedure/istruzioni per il campionamento, la conservazione del campione e le modalità di conferimento (Rif. P74001/LM); i risultati riportati nei rapporti di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

CONSERVAZIONE CAMPIONI: Salvo diversa richiesta del cliente, i campioni consegnati per le analisi sono distrutti dopo l'emissione del rapporto di prova, ad eccezione dei campioni sui quali sono effettuate determinazioni microbiologiche i quali vengono eliminati al termine dell'analisi, in quanto non più rappresentativi.

CONSERVAZIONE DEI CONTROCAMPIONI (campioni ufficiali prelevati dalle Autorità Competenti): Gli eventuali controcampioni dei campioni per le prove, sono di norma conservati integralmente presso la Sede competente per territorio, a meno di accordi specifici con Autorità Competente, per cui possono essere conservati presso la Sede che effettua l'analisi. I tempi di smaltimento dei controcampioni sigillati vengono definiti in base a quanto previsto da normativa cogente (qualora esistente), oppure in base ad accordi specifici intercorsi con Cliente/Prelevatore.

Per i controcampioni dei campioni con esito regolare in genere viene definito un tempo di smaltimento di 60 gg. dopo la consegna del RdP. I controcampioni dei campioni prelevati dai clienti interni vengono smaltiti dopo aver ricevuto comunicazione scritta dagli stessi. 

CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI: i Rapporti di Prova, compresi i verbali di campionamento, nel caso di campioni ufficiali, vengono conservati per 10 anni; le registrazioni tecniche, relative alle prove effettuate, per 5 anni.

METODI DI PROVA ED INCERTEZZA DI MISURA: su espressa richiesta del cliente, si mettono a disposizione informazioni in merito ai Metodi di Prova; l'incertezza di misura e l'eventuale fattore di recupero, sono riportati nel Rapporto di Prova, di norma, quando hanno influenza sulla valutazione della conformità a limiti di riferimento o quando espressamente richiesti dal cliente. 

La dichiarazione di conformità viene rilasciata su richiesta del cliente, esplicitando la regola decisionale espressa secondo i seguenti criteri:

  • per analisi di residui di fitofarmaci in matrici alimentari: si segue quanto previsto da specifica normativa di riferimento (Rif. SANTE 11312/2021) 
  • in ambito sanitario: il risultato è considerato non conforme quando supera il limite di legge indipendentemente dall'incertezza associata (comunque indicata  sul RdP in caso di risultato vicino al limite di legge);
  • in ambito ambientale:
  1. per i parametri microbiologici ed ecotossicologici si segue quanto previsto in ambito sanitario, ossia il risultato è considerato non conforme quando supera il limite di legge indipendentemente dall'incertezza associata;
  2. per i parametri chimici ci si attiene a quanto previsto da LG20/DT e Manuale ISPRA 52/2009; qualora il risultato cada nel “caso 3”, il giudizio prevederà la seguente formula-tipo: “Il risultato dell'analisi per il parametro X supera il limite previsto da normativa Y, tuttavia in base ai criteri previsti da Manuale Ispra 52/2009, considerando l'incertezza associata, la probabilità di non conformità risulta inferiore al 95%, pertanto il campione non può essere considerato “non conforme per il parametro considerato”. Per i parametri chimici relativi solo a depuratori civili e ad emissioni in atmosfera si segue quanto previsto nella Linea Guida SNPA 34/2021.
  • per le analisi di radioattività si segue quanto previsto per i parametri chimici nel Manuale ISPRA 52/2009;
  • per le analisi relative all’amianto per quanto riguarda le quantitative  (SEM e MOCF) il risultato è considerato non conforme quando supera il limite di legge (DM 06/09/94) indipendentemente dall'incertezza di misura associata.

ultima modifica 2024-07-30T19:30:04+01:00