Cug - Normativa
Una panoramica delle norme istitutive e di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug) è disponibile nel sito della Presidenza del consiglio dei ministri e Dipartimento Pari opportunità, Presidenza Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda il benessere organizzativo il riferimento è la direttiva 24 marzo 2004 del ministero della Funzione pubblica (pdf) che introduce misure per il miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni, del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa.
Istituzione e funzionamento dei Cug
L'articolo della 21 legge 183/2010 ha modificato alcune norme contenute nel decreto legislativo 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare:
- si dispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, unificando in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
- si stabilisce la composizione paritetica del Comitato, che è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, per assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato garanzia è designato dall'amministrazione;
- si stabiliscono i compiti del Cug all'interno dell'amministrazione pubblica; si tratta di compiti propositivi, consultivi e di verifica, esercitati anche in collaborazione con la Consigliera nazionale di parità; il Cug contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici e i lavoratori.
Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (direttiva 4 marzo 2011, pdf). Alcune modifiche sono state introdotte con la direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche".
Uno dei primi atti del Cug è la stesura del proprio regolamento di funzionamento. Arpa Emilia-Romagna ha approvato il Regolamento di funzionamento del proprio Cug con delibera del direttore generale a fine 2012.
Piano triennale in materia di pari opportunità tra donne e uomini
Per le Pubbliche amministrazioni resta obbligatoria l'adozione del Piano triennale in materia di pari opportunità tra donne e uomini (art.7 comma 5 D.lgs. 196/2000, art.6 comma 6 D.lgs. 165/2001, art.48 D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità", Direttiva interministeriale sulle pari opportunità tra donne e uomini nella pubblica amministrazione, maggio 2007 punto 3/II). La Direzione adotta il Piano anche sulla base delle proposte del Comitato unico di garanzia.