Non applicazione ad Arpae delle norme relative al Reverse charge

Ad Arpae non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1 comma 629 Legge 190/2014 (cd “Reverse Charge” o inversione contabile), che riguarda le imprese che forniscono prestazioni di pulizia, installazione impianti e lavori sugli edifici, e altre fattispecie indicate analiticamente.

Tali prestazioni sono infatti svolte a favore dell’Ente in relazione alla sua attività istituzionale, nella quale Arpae non agisce come soggetto passivo di imposta, ma come consumatore finale

ultima modifica 2024-05-23T19:30:14+01:00