Dettaglio Rilascio di permessi e concessioni per la ricerca e lo sfruttamento di sorgenti di acque minerali e termali

Adozione, su istanza del richiedente, di un provvedimento amministrativo finalizzato alla ricerca o coltivazione di acque minerali e termali.

Riferimenti normativi e regolamentari: L.R. 32/1988; R.D. 1443/1927; D.P.R. 128/1959; L.R. 13/2015; L.R. 4/2018.

MODALITA' AVVIO PROCEDIMENTO
(istanza di parte o d'ufficio)
Istanza di parte / Procedura ad evidenza pubblica
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE Servizi Autorizzazioni e Concessioni
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Soggetto individuato dal Dirigente responsabile in applicazione della Circolare Arpae Prot. PG/2020/15460
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE Responsabili dei Servizi Autorizzazioni e Concessioni o eventuali Titolari di Incarichi di funzione
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO FINALE Determinazione dirigenziale
SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO In base a principi generali in caso di inerzia del soggetto competente provvede il Dirigente sovraordinato. Pertanto il Direttore Generale, che in base all'art. 9 della L.R. 44/95 detiene tutti i poteri gestionali dell'Agenzia, fissa un termine per l'adozione del provvedimento e in caso di permanere dell'inerzia provvede all'adozione dell'atto o individua un altro Dirigente da lui delegato.
TERMINE DI CONCLUSIONE 90 giorni L.R. 32/88 artt. 6 e 7, al netto dei tempi necessari per l’Avviso al Pubblico

Nel caso la procedura necessiti di Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 4/2018, Allegato 1, tipologia di progetto A.2. 13) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443) il rilascio di concessione è ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale PAUR, pertanto i tempi sono quelli del PAUR stesso.

Rilascio rinnovi di Concessioni che non hanno mai fatto la VIA:

A.2. 13) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

Rinnovi di Concessioni che hanno già fatto la VIA:

B.2. 60) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).

ELENCO ATTI O DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'EVENTUALE ISTANZA DI PARTE Modulistica
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROVVEDIMENTO / SILENZIO ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE Non previsti
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso dinnanzi al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla avvenuta conoscenza del provvedimento o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.
NOTE (EVENTUALI) Gli aspetti minerari del controllo e della sorveglianza (D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) sulle lavorazioni, in ambito sia di permessi di ricerca che di concessioni di coltivazione, sono svolti da Arpae.


Modalità per l'effettuazione dei pagamenti e servizi on line

ultima modifica 2021-11-21T21:24:18+01:00