Impianti stoccaggio rifiuti - Linee guida prevenzione dei rischi
La Circolare n.1121 del Ministero Ambiente del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", definisce elementi operativi e gestionali per prevenire, o quanto meno ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
La Circolare, annulla e sostituisce la precedente circolare ministeriale di pari oggetto trasmessa con nota prot. 4064 del 15 marzo 2018 e riguarda in particolare le attività di stoccaggio di rifiuti.
Prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti
La Circolare evidenzia in premessa che la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, compreso il rischio di incendio, è un obbligo che discende dall’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro il dovere di adottare misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e l’ esperienza, a tutelare l’integrità fisica dei propri lavoratori. Come noto tale obbligo è poi esplicitato e dettagliato nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con specifico riferimento al rischio di incendio, il D.M. 10/03/1998, stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze. A tal riguardo si evidenzia che il piano di emergenza interno è già uno strumento obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 5 del DM 10/3/1998.
L’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve quindi rispondere in generale alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle norme generali e specifiche di prevenzione incendi. Oltre alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, occorre anche limitare il rischio di incendio attraverso:
- ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche;
- adeguata informazione e formazione del personale;
- controllo e monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
- adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici e degli eventuali impianti di protezione antincendio.
La responsabilità della gestione operativa dell’impianto è individuata nella figura del direttore tecnico e vengono descritte modalità e accorgimenti operativi e gestionali in fase di esercizio e gestione delle emergenze.
Come riferimento sono citate anche le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, di cui al D.M. 29 gennaio 2007 per le attività rientranti nella categoria IPPC 5.Gestione dei rifiuti.
Si fa presente inoltre che per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, di cui alla Direttiva 2010/75/UE (IED - Industrial Emission Directive), recepita in Italia con Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 e che ha sostituito la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 17 agosto 2018la Decisione di Esecuzione della Commissione UE 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per le attività di trattamento rifiuti, nello specifico attività 5.1 - 5.3 - 5.5. - 6.11, di cui all’allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE.
L’art. 26-bis comma 4 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, legge di conversione con modifiche del “Decreto Sicurezza”, ha introdotto infine nuovi obblighi per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti: predisporre un piano di emergenza interna (PEI) e trasmettere al Prefetto informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE).