Comunicazione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ai sensi dell’art. 216

La comunicazione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs 152/2006 ha il seguente ambito di applicazione.

Impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, e la cui attività rispetta le norme tecniche stabilite dal D.M. 5/02/1998 modificato dal D.M. n. 186/2016, per il recupero dei rifiuti non pericolosi e le norme tecniche stabilite dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161, per  il recupero dei rifiuti pericolosi.

Poiché l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'autorità competente, l'attivazione di questo procedimento è condizionato all'esistenza dell'impianto.

L'ambito di applicazione riguarda:
a) Nuove attività o variazioni gestionali;
b) Rinnovi di attività senza modifiche.

CARATTERISTICHE E CASISTICHE DEL PROCEDIMENTO

Per l'ambito di applicazione a) la comunicazione:

  • deve essere presentata dopo l'esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) attivata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 152/2006 e degli artt. 10-11 della L.R. 4/2018, nel caso in cui l'attività ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 della L.R. 4/2018;

Sebbene siano casistiche molto rare, la comunicazione:

  • non deve essere presentata nel caso in cui l'attività ricada in una di quelle elencate all'allegato VIII punto 5 alla parte seconda del d.lgs 152/2006 (insediamenti IPPC). In questo caso l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce la comunicazione;
  • deve essere presentata all'interno del procedimento di autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 387/2003, qualora i rifiuti rientrino nella definizione dell'art. 2 comma 1 lett a) del medesimo d.lgs;
  • deve essere presentata all'interno del procedimento di autorizzazione unica di VIA ai sensi dell'art. 12 e seguenti della L.R. 4/2018, nel caso in cui l'attività di gestione dei rifiuti ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 4 della L.R. 4/2018. Questa condizione è valida anche per l'autorizzazione integrata ambientale di cui al secondo punto, e per l'autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui a terzo punto.

Per tutti gli ambiti di applicazione, a) ed b), fermo restando quanto detto prima, la comunicazione è sostituita dall'autorizzazione unica ambientale (AUA) qualora ricorrano le condizioni stabilite all'art. 3 del DPR 13 marzo 2013, n. 59 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di attività di recupero di rifiuti di cui al precedente punto 1 che prevedono anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e/o delle emissioni in atmosfera). 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende gestire l´impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti. Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso:

  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti aventi legale rappresentanza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011, in materia antimafia, dei soggetti a controllo antimafia oppure dichiarazione di iscrizione dell'impresa nella White List presso la Prefettura competente;
  • dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio. 

DURATA ED EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE

5 anni e, per il rinnovo, la comunicazione va presentata 90 giorni prima della scadenza.

15 anni, se la comunicazione è sostituita dall'autorizzazione unica ambientale. Per il rinnovo, la domanda va presentata 6 mesi prima della scadenza.

Le società sono iscritte in un apposito Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti.

L'attività può essere vietata o interrotta in caso di mancato rispetto delle norme tecniche di cui al DM 5/02/98 e s.m. e DM 161/2012, fino a che (se l’attività non è ancora avviata) o salvo che (se l’attività è già in corso) si conformi alle norme citate. Non è prevista la prestazione di garanzie finanziarie. 

MODULI

Comunicazione art. 216 completa (file .pdf)

Comunicazione art. 216 senza allegato n. 1 (file .odt)

Allegato 1 - Comunicazione art. 216 (file .odt)

Modulo privacy (pdf e odt)

 

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale n.186/2006, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi

Decreto ministeriale 12 giugno 2002, n.161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi, nonché l'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.