Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione per la gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 211

L’autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione per la gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs 152/2006 e s.m. ha il seguente ambito di applicazione.

Impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

CARATTERISTICHE E CASISTICHE DEL PROCEDIMENTO

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dopo l'esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) attivata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 152/2006 e degli artt. 10-11 della L.R. 4/2018, nel caso in cui l'attività ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 della L.R. 4/2018; più specificamente l'attività può ricadere al punto B.2.59 dell'allegato B alla L.R. 4/2018 “Progetti di cui all'allegato A.2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni”.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende realizzare e gestire l´impianto che effettua le operazioni smaltimento e/o recupero di rifiuti. Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso:

  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti aventi legale rappresentanza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011, in materia antimafia, dei soggetti a controllo antimafia oppure dichiarazione di iscrizione dell'impresa nella White List presso la Prefettura competente;
  • dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

2 anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti. L´efficacia dell'autorizzazione ai fini della gestione/esercizio della nuova attività è subordinata alla prestazione, entro 180 giorni dalla data di rilascio dell´atto autorizzativo, della garanzia finanziaria, ai sensi della DGR 1991/2003.

MODULI

Modulo modello - art. 211 Impianti di ricerca e sperimentazione con allegato 2- scheda rifiuti (pdf e ods)
Modulo privacy (pdf e odt)

NORMATIVA NAZIONALE

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.