Vigilanza e controllo

Arpae, ai sensi dell’art.71 del Dpr 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", come Autorità destinataria della dichiarazione, qualora individui “irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio” e/o in tutti i casi in cui “sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato”:

  • deve effettuare controlli, anche a campione;
  • deve darne notizia al Comune territorialmente competente e all’interessato, che a sua volta deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

Specificatamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, il Dpr 120/2017, ai sensi dell’art. 21 comma 6, stabilisce che le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti, debbano effettuare “secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione”.

Il controllo documentale delle dichiarazioni svolte da Arpae, avviene nei casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o qualora le stesse risultino carenti. Il fondato dubbio, quando rilevato, deve essere adeguatamente motivato.

Arpae, tramite le Aree Prevenzione Ambientale (APA), svolge le seguenti attività:

  • verifica istruttoria e verifica preliminare del Piano di Utilizzo, su richiesta del soggetto che realizza l’opera o su richiesta motivata dell’Autorità che ne autorizza la realizzazione;
  • verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano di Utilizzo, anche mediante sopralluoghi conoscitivi ed eventuali campionamenti in contraddittorio;
  • verifica delle analisi eseguite a carico del proponente;
  • verifica ed approvazione del piano di indagini per la determinazione dei valori di fondo naturale, nei casi in cui vi siano dei superamenti delle Concentrazioni Soglia Contaminazione (CSC);
  • verifica i requisiti di qualità ambientale (non superamento delle CSC), sia per il sito di produzione che per quello di destinazione, nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica;
  • effettua ispezioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva;
  • effettua ispezioni in tutti i casi di pratiche riguardanti il riutilizzo di terre e rocce da scavo prodotte in siti interessati da procedure di bonifica con iter concluso.
ultima modifica 2023-01-10T21:30:23+02:00